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Azioni Tokenizzate e Fisco Italiano
Sono Titoli al 26%, Non Cripto al 33%

Comprare azioni o ETF tokenizzati (Apple, Tesla, S&P 500) su un exchange di criptovalute non trasforma quell'investimento in una cripto-attività ai fini fiscali italiani. Un'azione tokenizzata è uno strumento finanziario e va tassata e dichiarata come tale. E dal 2026 sbagliare classificazione non è un dettaglio: cambia l'aliquota (26% contro 33%), il quadro della dichiarazione e la compensazione delle minusvalenze.

Attenzione alla disinformazione: "azioni via cripto = vantaggi fiscali" è FALSO in Italia

Circolano video che promettono vantaggi fiscali comprando azioni tokenizzate su un exchange (ad esempio Kraken): chi cita l'esenzione dopo 365 giorni sta parlando della legge portoghese, che in Italia non esiste - e che comunque esclude i security token anche in Portogallo.

In Italia nessuna plusvalenza è esente per anzianità di detenzione - né le cripto, né le azioni, né i token. E un'azione tokenizzata non è nemmeno una cripto-attività: per l'Agenzia delle Entrate (Circolare 30/E del 2023) i token che replicano strumenti finanziari "sono da considerarsi strumenti finanziari a tutti gli effetti", a prescindere dalla forma digitale.

Il Mito

"Compro l'azione Tesla tokenizzata sull'exchange: è cripto, quindi seguo le regole cripto - o magari, aspettando abbastanza, non pago nulla come in Portogallo."

La Realtà

L'azione tokenizzata è uno strumento finanziario: plusvalenza al 26% (imposta sostitutiva), dichiarata nel Quadro RT, Sezione II, con monitoraggio nel Quadro RW (codice 20) e IVAFE - esattamente come un titolo estero. Non si applicano né l'aliquota cripto (33% dal 2026) né la sezione cripto del Quadro RT.

La Base Legale: TUIR, Circolare 30/E e MiCA

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha aggiunto la lettera c-sexies) all'art. 67, comma 1, del TUIR:

«Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.» (art. 67, c. 1, lett. c-sexies TUIR)

Ma l'Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, ha chiarito il confine: i token che replicano strumenti finanziari (security token / investment token) sono strumenti finanziari a tutti gli effetti, indipendentemente dalla loro forma digitale, e restano tassati con le regole ordinarie dei redditi finanziari (art. 67, c. 1, lett. da c) a c-quinquies TUIR) - non con il regime cripto della lettera c-sexies.

La stessa linea vale a livello europeo: il Regolamento MiCA non si applica ai criptoattivi che sono strumenti finanziari MiFID II (art. 2, par. 4, lett. a), come confermano le linee guida ESMA (neutralità tecnologica). In Italia il Decreto Fintech (D.L. 25/2023, conv. L. 52/2023) disciplina espressamente gli "strumenti finanziari digitali" emessi su DLT, sotto la vigilanza di CONSOB.

📌 La regola in tre passaggi

  1. L'attivo è su una blockchain? Sì - ma è solo il formato.
  2. Incorpora i diritti economici di un titolo (un'azione, un ETF)? - è un security token, uno strumento finanziario MiFID II.
  3. Quindi è escluso dal regime cripto (c-sexies) e tassato come strumento finanziario: 26%, Quadro RT Sezione II, RW + IVAFE.

Cos'è Davvero un'Azione Tokenizzata (xStocks)

Un'azione tokenizzata (come gli xStocks - AAPLx, TSLAx - offerti da exchange come Kraken) è la rappresentazione digitale dell'esposizione a un'azione tradizionale, registrata su blockchain. Ma conviene sapere cosa si compra esattamente: gli xStocks sono certificati tracker, cioè titoli di debito emessi da Backed Assets (JE) Limited con un prospetto approvato nell'UE (Regolamento Prospetti) e garantiti 1:1 dall'azione sottostante in custodia.

In sintesi: emittente, exchange e regolatori (CONSOB, ESMA) trattano le azioni tokenizzate come strumenti finanziari. Nel 2025 l'ESMA ha inoltre avvertito del rischio che gli investitori credano di comprare l'azione vera: questi token "di norma non conferiscono diritti di azionista".

Criptovaluta vs. Azione Tokenizzata nel Fisco Italiano

Caratteristica Criptovaluta
(BTC, ETH, …)
Azione / ETF Tokenizzato
(security token)
Natura giuridica Cripto-attività (art. 67, c-sexies TUIR) Strumento finanziario (Circolare 30/E, MiFID II)
Aliquota sulle plusvalenze 2025 26% 26%
Aliquota dal 1° gennaio 2026 33% 26%
Esenzione per detenzione ≥365 giorni NO (quella è la legge portoghese) NO
Dove si dichiara la plusvalenza Quadro RT, sezione cripto-attività Quadro RT, Sezione II (titoli)
Monitoraggio e patrimoniale Quadro RW/W codice 21 + imposta sulle cripto 0,2% Quadro RW/W codice 20 + IVAFE 0,2%
Compensazione minusvalenze Solo con altre cripto (comparto chiuso, art. 68 c. 9-bis) Con titoli, certificati e derivati (art. 68 c. 5)
Permuta cripto-cripto non tassata Sì (stesse caratteristiche e funzioni) Non applicabile

Dal 2025 è abolita anche la vecchia franchigia di 2.000 € sulle plusvalenze cripto (L. 207/2024): ogni euro di plusvalenza è imponibile, in entrambi i regimi.

Come Dichiarare le Azioni Tokenizzate Correttamente

Tratta le azioni tokenizzate come tratteresti un titolo estero detenuto presso un broker senza sostituto d'imposta (regime dichiarativo):

🧙 Tax-Wizard fa questo per te

Tax-Wizard identifica azioni ed ETF tokenizzati e li classifica correttamente come strumenti finanziari, calcola le plusvalenze con metodo FIFO/LIFO e li tiene separati dalle tue criptovalute - senza il rischio di dichiararli nel comparto sbagliato.

I Rischi di una Classificazione Sbagliata

Dichiarare le azioni tokenizzate come cripto (o non dichiararle affatto confidando in esenzioni inesistenti) ha conseguenze concrete:

Il fatto che un video o un influencer abbia lasciato un link promozionale per aprire un conto su un exchange non cambia la legge. In caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.

Domande Frequenti

Le azioni tokenizzate sono tassate come criptovalute in Italia?

No. Per la Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate i token che replicano strumenti finanziari sono strumenti finanziari a tutti gli effetti: plusvalenze al 26% (non al 33% previsto per le cripto dal 2026), Quadro RT Sezione II, RW codice 20 + IVAFE.

Esiste in Italia un'esenzione dopo 365 giorni di detenzione?

No. Nessuna plusvalenza finanziaria è esente per anzianità di detenzione in Italia. La regola dei 365 giorni è legge portoghese - e anche in Portogallo esclude i security token.

Posso compensare le minusvalenze cripto con le plusvalenze delle azioni tokenizzate?

No. Le cripto-attività formano un comparto chiuso (art. 68, c. 9-bis TUIR): le loro minusvalenze compensano solo plusvalenze cripto. Le azioni tokenizzate stanno nel comparto dei titoli (art. 68, c. 5) insieme ad azioni, certificati e derivati.

Gli xStocks pagano dividendi?

Non in contanti: l'emittente reinveste il dividendo e aumenta il tuo saldo di token tramite un "moltiplicatore"; quel valore emergerà come maggiore plusvalenza alla vendita. Non esiste una prassi ufficiale su questo meccanismo - per importi rilevanti consulta un commercialista.

Fonti e Base Legale

Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza fiscale. In caso di dubbio, rivolgiti a un commercialista.